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Sez. 3, Sentenza n. 1130 del 06/02/1997 (Rv. 502252 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE | Di cose immobili - Nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale - Mancata audizione delle parti - Ordinanza - Nullità.
Stato
decisa il 1997-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502252-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 672 cod. proc. civ. (in vigore fino al 31 dicembre 1992 e abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1993 ai sensi dell'art. 89 della legge 26 novembre 1990 n. 353) il contraddittorio tra le parti è obbligatorio, nella ipotesi di istanza di sequestro giudiziario avente ad oggetto cose immobili, anche nella fase presidenziale del procedimento cautelare anteriore alla pronuncia dell'ordinanza, e l'ordinanza, emessa senza che la parte assoggettata alla misura cautelare sia stata udita per effetto della nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, è a propria volta viziata da nullità, assoluta e insanabile, rilevabile anche nel successivo giudizio di convalida, nel quale la costituzione delle parti ha una funzione di instaurazione del contraddittorio "ex nunc", non impeditiva degli effetti della precedente carenza di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)