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Sez. T, Ordinanza n. 31203 del 05/12/2024 (Rv. 672967-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Gestione e locazione di immobili da parte di un ente di previdenza obbligatoria - Finalità istituzionali - Destinazione dei proventi - Vigilanza della autorità governativa - Onere della prova della natura imprenditoriale dell'attività a carico della Amministrazione - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze - Disciplina agevolatrice - Applicabilità.
Stato
decisa il 2024-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672967-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

L'accertamento della natura imprenditoriale dell'attività di gestione e locazione di immobili da parte di un ente della previdenza obbligatoria, come l'ENPAM, rientra nell'onere probatorio a carico dall'Amministrazione che la assume, avendo detto Ente natura istituzionalmente non imprenditoriale e svolgendo attività vincolata nei fini dalla legge, in condizioni di equilibrio di bilancio, con la destinazione dei proventi alle prestazioni previdenziali che ha in carico e sotto la vigilanza dell'autorità governativa, per cui, in assenza di riscontri positivi, i relativi proventi costituiscono redditi di natura fondiaria e, quando gli immobili rivestono interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1089 del 1939 (oggi art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004),

rientrano nella disciplina agevolatrice, ratione temporis applicabile, di cui all'art. 11 della l. n. 413 del 1991.

Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)