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Sez. 5 - , Sentenza n. 16906 del 11/08/2020 (Rv. 658656 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | IRPEG - Fondazioni bancarie - Aliquota agevolata - Spettanza - Condizioni - Attività d’impresa - Rilevanza - Conseguenze - Giudicato esterno - Efficacia - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658656-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

In tema di IRPEG, ove le fondazioni bancarie costituite ai sensi della l. n. 218 del 1990 e del d.lgs. n. 356 del 1990 intendano beneficiare dell'aliquota ridotta della metà prevista dall'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 debbono provare, in ossequio all'art. 2697 c.c., di avere concretamente svolto per l'anno di imposta rilevante, in via esclusiva o prevalente, attività di promozione sociale e culturale senza fini di lucro, anziché quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie, dovendosi conseguentemente escludere che la sentenza passata in giudicato che abbia riconosciuto (o negato) alla fondazione il diritto alla suddetta agevolazione per un determinato periodo d'imposta faccia stato nella controversia concernente il riconoscimento della stessa riduzione per una diversa annualità, atteso che la spettanza del beneficio dipende dalla concreta attività svolta ciascun anno e non discende da uno "status" personale o dall'astratta qualità dell'attività svolta dall'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 218, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)