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Sez. 3, Sentenza n. 8856 del 28/06/2001 (Rv. 547819 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - IN GENERE | Contenuto - Indicazione di elementi diversi da quelli previsti per legge - Irrilevanza - fattispecie in tema di prelazione e riscatto di fondo rustico.
Stato
decisa il 2001-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547819-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - IN GENERE

In tema di trascrizione, quali che siano stati i preliminari che abbiano dato luogo alla formazione dell'atto soggetto a detta forma di pubblicità, la nota di trascrizione deve menzionare esclusivamente codesto atto, produttivo dell'effetto (traslativo, costitutivo, modificativo od estintivo) in relazione al quale la trascrizione è necessaria, mentre ogni altra, ed eventualmente diversa, indicazione in essa riportata è priva di valore (principio affermato con riferimento ad una nota di trascrizione contenente, tra l'altro, l'indicazione del prezzo della compravendita di un fondo rustico, artatamente aumentato dall'alienante per evitare l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'avente diritto. La S.C., considerato che l'avente diritto aveva tardivamente esercitato il proprio diritto per avere successivamente appreso, dall'esame dell'atto di compravendita, che il prezzo corrisposto era notevolmente inferiore a quello risultante dalla nota di trascrizione, ha rigettato la domanda, affermando il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)