Sez. 3, Sentenza n. 337 del 25/01/1978 (Rv. 389634 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - SOGGETTIVA - LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO - CONDIZIONE - DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CREDITORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - SOGGETTIVA - LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO - CONDIZIONE - DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CREDITORE.*
A norma dell'art 1235 cod civ, per la novazione soggettiva si osservano le Disposizioni disciplinanti i tre istituti della delegazione, dell'estromissione e dell'accollo, istituti che, contemplando le varie ipotesi di sostituzione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio o di aggiunta ad esso di un nuovo debitore, prevedono la liberazione del debitore originario solo in caso di dichiarazione espressa del creditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1235
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)