Sez. 3, Sentenza n. 5595 del 11/03/2014 (Rv. 630563 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Criterio di interpretazione letterale dei contratti - Valore prioritario - Conseguenze - Fattispecie in tema di clausola pattizia per rinnovo tacito di locazione abitativa.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
In tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto assolutamente chiaro il tenore letterale della clausola di un contratto di locazione ad uso abitativo, con cui le parti avevano voluto pattiziamente estendere ad ogni successiva scadenza la necessità per il locatore di dare disdetta motivata al conduttore ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)