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Sez. L, Sentenza n. 3552 del 07/03/2012 (Rv. 621282 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Protocolli d'intesa tra datori e prestatori di lavoro - Distinzione con i contratti normativi - Criterio interpretativo letterale - Prevalenza su quello sistematico - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621282-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

I protocolli d'intesa tra datori e prestatori di lavoro, destinati a concretizzarsi in accordi attuativi delle regole e dei principi in essi enunciati così da disciplinare in maniera specifica ed esaustiva singoli rapporti lavorativi, sono assoggettati ai criteri ermeneutici codicistici che di tale funzione possano tenere conto. Conseguentemente, a fronte della lettura dei suddetti protocolli, a fine d'individuare un discrimine con gli accordi o contratti normativi, deve privilegiarsi il criterio interpretativo letterale, in ragione del principio "in claris non fit interpretatio", rispetto a quello sistematico, essendo quest'ultimo più funzionale a un'interpretazione dei negozi normativi che, in quanto attuativi di precedenti intese, possono essere esaminati e compresi nel loro contenuto se letti, in relazione alle suddette intese, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1362 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)