Sez. L, Sentenza n. 3552 del 07/03/2012 (Rv. 621282 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Protocolli d'intesa tra datori e prestatori di lavoro - Distinzione con i contratti normativi - Criterio interpretativo letterale - Prevalenza su quello sistematico - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
I protocolli d'intesa tra datori e prestatori di lavoro, destinati a concretizzarsi in accordi attuativi delle regole e dei principi in essi enunciati così da disciplinare in maniera specifica ed esaustiva singoli rapporti lavorativi, sono assoggettati ai criteri ermeneutici codicistici che di tale funzione possano tenere conto. Conseguentemente, a fronte della lettura dei suddetti protocolli, a fine d'individuare un discrimine con gli accordi o contratti normativi, deve privilegiarsi il criterio interpretativo letterale, in ragione del principio "in claris non fit interpretatio", rispetto a quello sistematico, essendo quest'ultimo più funzionale a un'interpretazione dei negozi normativi che, in quanto attuativi di precedenti intese, possono essere esaminati e compresi nel loro contenuto se letti, in relazione alle suddette intese, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1362 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)