Sez. 1, Sentenza n. 12342 del 18/11/1992 (Rv. 479599 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Mutuo ipotecario - Stipulazione a copertura di un'anticipazione in precedenza concessa dalla banca mutuante - Somma mutuata - Disponibilità - Acquisizione - Esclusione - Ipoteca - Revocatoria - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
Qualora un mutuo ipotecario venga stipulato a copertura di un'anticipazione in precedenza concessa dalla banca mutuante, senza che il mutuatario acquisisca la disponibilità della somma mutuata, l'ipoteca integra garanzia costituita per un debito preesistente, e, quindi, in caso di fallimento dell'obbligato, resta soggetta a revocatoria ai sensi dell'art. 67 primo comma della legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)