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Sez. 1, Sentenza n. 9520 del 29/09/1997 (Rv. 508350 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Mutuo ipotecario - Stipulazione a copertura di un'anticipazione bancaria in precedenza concessa - Revocatoria dell'ipoteca - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508350-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Quando un mutuo ipotecario venga stipulato a copertura di un'anticipazione in precedenza concessa dalla banca mutuante, senza che il mutuatario acquisisca la disponibilità della somma mutuata, l'ipoteca integra garanzia costituita per un debito preesistente e, quindi, nel caso di fallimento dell'obbligato, resta soggetta a revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1 legge fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)