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Sez. L, Sentenza n. 5887 del 26/11/1985 (Rv. 443059 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - BANCHE POPOLARI - DISCIPLINA EX ART. 1 DEL D. LGS. N. 569 DEL 1948 - ISCRIZIONE DI DETTE BANCHE NELLO SCHEDARIO DELLA COOPERAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DOMANDA DI UNA BANCA POPOLARE DIRETTA ALLO ACCERTAMENTO DELLA SPETTANZA DELL'ALIQUOTA RIDOTTA PER I CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI.*
Stato
decisa il 1985-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443059-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - BANCHE POPOLARI - DISCIPLINA EX ART. 1 DEL D. LGS. N. 569 DEL 1948 - ISCRIZIONE DI DETTE BANCHE NELLO SCHEDARIO DELLA COOPERAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DOMANDA DI UNA BANCA POPOLARE DIRETTA ALLO ACCERTAMENTO DELLA SPETTANZA DELL'ALIQUOTA RIDOTTA PER I CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI.*

La disciplina dell'art. 1 del d. lgs. 16 aprile 1948 n. 569 - il quale stabilisce che le Disposizioni del d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 (recante provvedimenti per la cooperazione) non si applicano alle società cooperative a responsabilità limitata di cui al d. lgs. 10 febbraio 1948 n. 105, contenente Disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari - comporta l'inapplicabilità a tali banche di tutte le Disposizioni del decreto n. 1577 del 1947, comprese quelle relative all'iscrizione nello schedario della cooperazione (art. 15, lett. A) e 1, terzo comma), e non soltanto di alcune di esse, restando in contrario irrilevanti le modifiche, ad alcune Disposizioni dello stesso decreto n. 1577, successivamente apportate dalla legge 17 febbraio 1971 n. 127. (nella specie, la Corte suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito, che aveva respinto la domanda di una banca popolare di accertamento della spettanza dell'aliquota ridotta prevista dal n. 4 dell'art. 20 della legge 16 aprile 1974 n. 114, modificata dall'art. 11 della legge n. 160 del 1975, per i contributi dovuti alla cassa unica assegni familiari).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 15, Decreto Legge 16/04/1948 num. 569 art. 1, Legge 17/02/1971 num. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)