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Sez. U, Sentenza n. 10933 del 07/11/1997 (Rv. 509595 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Aliquota contributiva ridotta per le cooperative iscritte nello schedario generale ex decreto n. 1577 del 1947 - Banche popolari - Applicabilità - Esclusione - Leggi regionali (anche emesse in esercizio di competenza legislativa primaria in materia di cooperazione e credito) prevedenti iscrizioni equipollenti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509595-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE

La disciplina dell'art. 1 del D.L. 16 aprile 1948 n. 569 - secondo cui le disposizioni del D.L.Cps 14 dicembre 1947 n. 1577 (recante provvedimenti per la cooperazione) non si applicano alle società cooperative a responsabilità limitata di cui al D.L. 10 febbraio 1948 n. 105, contenente disposizioni sull' ordinamento delle banche popolari - confermata dall'art. 21 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dall'art. 29, n. 4 del D.Lgs 1 settembre 1993 n.385, comporta l'inapplicabilità a tali banche di tutte le disposizioni del decreto n. 1577 del 1947 e conseguentemente della norma di cui all'articolo 20 della legge 16 aprile 1974, che per le cooperative iscritte nello schedario generale previsto dal medesimo decreto fissa nella misura ridotta del cinque per cento l'aliquota dei contributi dovuti alla cassa unica per gli assegni familiari; senza che possa diversamente argomentarsi sulla base di leggi regionali (ancorché emesse da regioni che abbiano competenza legislativa primaria in materia di cooperazione e di credito) che prevedano iscrizioni localmente equipollenti a quelle risultanti dai registri suddetti, atteso che ai sensi della citata norma di previsione del beneficio della contribuzione ridotta, rileva soltanto l'iscrizione ottenibile in conformità della disciplina statale.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/1948 num. 105, Decreto Legisl. 16/04/1948 num. 569 art. 1, Legge 16/04/1974 num. 114 art. 20, Legge 31/01/1992 num. 59 art. 21, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)