Sez. 1, Sentenza n. 4857 del 14/05/1998 (Rv. 515430 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE | Ente pubblico concessionario di beni demaniali - ILOR sul reddito dei fabbricati ottenuti in concessione - Assoggettabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE
Un ente pubblico (nella specie il Consorzio Autonomo del Porto di Napoli) concessionario di beni demaniali non è tenuto al pagamento dell'ILOR sul reddito dei fabbricati avuti in concessione, atteso che il presupposto della tassazione di tale reddito è costituito, ai sensi dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, dal possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo, ed in tale tassativa elencazione non è consentito inserire il concessionario di beni demaniali, che può essere semmai assimilato all'inquilino o a colui che goda di un comodato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Navig. art. 30, DPR 20/09/1973 num. 597 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)