diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1242 del 24/02/1979 (Rv. 397469 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - CLAUSOLA DI CONTRATTO CORPORATIVO CONTENENTE DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DI RINUNZIE E TRANSAZIONI RELATIVE A DIRITTI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI - ILLEGITTIMITA EX ART 2113 COD CIV - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N 604 DEL 1966 E N 300 DEL 1970 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397469-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - CLAUSOLA DI CONTRATTO CORPORATIVO CONTENENTE DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DI RINUNZIE E TRANSAZIONI RELATIVE A DIRITTI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI - ILLEGITTIMITA EX ART 2113 COD CIV - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N 604 DEL 1966 E N 300 DEL 1970 - IRRILEVANZA.*

Poiche le norme corporative - quali fonti normative subordinate alla legge - non potevano ad essa derogare e tale carattere hanno mantenuto anche a seguito del dllt 23 novembre 1944 n 369 che, nel sopprimere le organizzazioni sindacali fasciste, ha lasciato in vigore le norme corporative esistenti fino alla loro modifica; ne consegue che la clausola di un contratto collettivo corporativo, che fa decorrere il termine di decadenza per rivendicare l'indennita sostitutiva delle ferie non godute durante il rapporto di lavoro, non puo operare perche in contrasto con l'art 2113 cod civ, per il quale il termine di decadenza per impugnare rinunzie (e transazioni) aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti dalle Disposizioni inderogabili decorre dalla cessazione del rapporto, se la rinuncia e avvenuta anteriormente, ovvero dalla data della rinuncia stessa, se questa e posteriore. Ne l'applicabilita della disciplina contenuta in quest'ultima disposizione e influenzata dalla sopravvenuta normativa di cui alle leggi 15 luglio 1966 n 604 e 20 maggio 1970 n 300 che garantiscono il lavoratore contro ogni illegittima risoluzione del rapporto di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Preleggi art. 5, Preleggi art. 7, Contr. Coll. 21/04/1940 num. 32, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)