Sez. 1, Sentenza n. 5539 del 24/10/1996 Cc. (dep. 04/12/1996) Rv. 206189 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di tre giorni assegnato alla difesa a norma dell'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. - Termine originariamente inferiore e successivamente integrato - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame, qualora non sia stato rispettato il termine - previsto dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. - di tre giorni liberi tra l'avviso al difensore e la data fissata per l'udienza, il tribunale può integrare il suddetto termine rinviando l'udienza di trattazione di tanti giorni quanti sono necessari al fine di assicurare il rispetto del termine, essendo necessario, ma nello stesso tempo sufficiente, che il difensore abbia avuto concretamente tre giorni liberi consecutivi prima dell'udienza, anche se detto termine risulti integrato a seguito di provvedimento additivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)