diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 15344 del 06/07/2006 (Rv. 590195 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Norma transitoria prevista dall'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001 - Interpretazione - Deroga al disposto di cui all'art. 5 cod. proc. civ. - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2006-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590195-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La norma transitoria prevista dall'art. 69, comma settimo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rappresenta certamente una deroga al disposto dell'art. 5 cod. proc. civ., ma solo nel senso che non è sufficiente instaurare una controversia in sede di giurisdizione ordinaria dopo la data del 30 giugno 1998 per escludere la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di rapporto di lavoro pubblico, occorrendo anche che le questioni dedotte in giudizio siano attinenti al periodo di lavoro successivo alla predetta data. Per le controversie instaurate prima, in sede di giurisdizione amministrativa, opera integralmente il disposto del citato art. 5 cod. proc. civ., secondo il quale la giurisdizione è determinata con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che possano rilevare i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)