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Sez. U, Ordinanza n. 601 del 14/01/2005 (Rv. 581348 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato - Disciplina transitoria - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Diversa formulazione dell'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001 rispetto all'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581348-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dall'art. 68 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come novellato dall'art. 29 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 63 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), opera, secondo quanto disposto dall'art. 45, comma diciassettesimo, dello stesso d. lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001), per le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore a tale data, purché introdotte prima del 15 settembre 2000, data che non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ma un termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale - con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni alla giurisdizione -, senza che rilevi la diversa formula usata dall'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001 ("qualora siano state proposte") rispetto a quella già presente nell'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998 ("e debbono essere proposte"), trattandosi di differenza semantica, giustificata non da una nuova "ratio" della disciplina sopravvenuta, bensì soltanto dall'essere stata superata, al momento della emanazione del provvedimento normativo più recente, la data presa in considerazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)