Sez. 1, Sentenza n. 13048 del 15/10/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 212363 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Determinatezza dei soggetti destinatari dell'ordine - Mancanza di specifiche ed autonome sanzioni dell'inosservanza - Necessità - Ordinanza della Capitaneria di porto impositiva dell'obbligo dei concessionari di stabilimenti balneari di dotarli di un bagnino - Inosservanza - Contravvenzione - Sussistenza - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
La contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. prevede che l'inosservanza riguardi un ordine specifico, impartito ad un soggetto determinato per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia, in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa, che comporti una autonoma sanzione. Non ha queste caratteristiche -e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato indicato- una disposizione regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti ed avente il suo risvolto sanzionatorio nella eventuale revoca della concessione, come l'ordinanza della Capitaneria di porto che imponga a tutti, indistintamente, i titolari di concessioni di stabilimenti balneari di dotare gli stabilimenti stessi di un bagnino e di assicurarne la presenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)