diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5755 del 25/03/1999 Ud. (dep. 07/05/1999) Rv. 213241 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Requisiti per la configurabilità del reato - Fattispecie: ordinanza della Capitaneria di porto che impone agli stabilimenti balneari l'obbligo di bagnino - Inosservanza - Conseguenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213241-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; B) che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione. Non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare. (Fattispecie in tema di ordinanza della Capitaneria di porto, ove si imponeva, tra l'altro, a tutti, indistintamente, i titolari di concessioni di stabilimenti balneari di dotare gli stabilimenti stessi di un addetto alla assistenza bagnanti (bagnino) e di assicurarne la presenza. Rileva la Corte che tale prescrizione non era stata emanata in occasione di un evento né di una concreta situazione di emergenza o di pericolo, bensì in via del tutto generale ed astratta; in via regolamentare e non tramite un ordine specifico "ad personam").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)