Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 16/06/2004 (Rv. 573667 - 01)
AZIENDA - AFFITTO | Cessazione - Restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore - Art. 2558 cod. civ. - Applicabilità - Limiti.
AZIENDA - AFFITTO
La disciplina dettata dall'art. 2558 cod. civ., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore a seguito di cessazione dell'affitto, sempre che la cessazione di tale rapporto e la conseguente retrocessione dell'azienda si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)