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Sez. 3, Sentenza n. 16724 del 07/11/2003 (Rv. 567961 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Contratti non caratterizzati dall'"intuitus personae" - Successione dell'imprenditore acquirente o subentrante ingiunto ex art. 2558 cod. civ. - Trasferimento di azienda per fatto non negoziale o per conseguenza solo indiretta di fatto negoziale - Successione nei contratti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567961-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

La successione dell'imprenditore nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda non aventi carattere personale, quale effetto del trasferimento dell'azienda, può trovare applicazione, in virtù di una interpretazione estensiva dell'art. 2558 cod. civ., non solo nelle ipotesi di alienazione, usufrutto e affitto d'azienda, ma anche negli altri casi in cui ricorra la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa per un fatto voluto dalle parti, o da queste previsto ed in relazione al quale abbiano potuto disporre della sorte dei contratti a prestazioni corrispettive inerenti l'azienda ancora non completamente eseguiti; ne consegue che sono estranei all'ambito di applicazione dell'art. 2558 cod. civ. tutte le ipotesi in cui il trasferimento dell'azienda sia la conseguenza diretta di un fatto non negoziale o sia la conseguenza soltanto mediata di una fattispecie negoziale.(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non subentri nei rapporti contrattuali in corso il locatore dell'azienda che ne riacquisti il godimento prima della scadenza in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)