Sez. 2, Sentenza n. 3681 del 07/06/1980 (Rv. 407550 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - CONDIZIONI.*
Il ricorso dell'avvocato o procuratore, per la liquidazione dei propri diritti ed onorari, allo speciale rito camerale di cui agli artt 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n 794, deve ritenersi consentito, oltre che per le prestazioni giudiziali in senso stretto, anche per quelle cosiddette stragiudiziali, che si presentino strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio (nella specie, atto di precetto e di pignoramento in forza di titolo giudiziale), si da porsi su di un piano complementare o strumentale rispetto alle prime, e da restare soggette all'applicazione analogica delle tariffe per Atti giudiziali simili, con riguardo al tipo d'attivita svolta ed all'effetto cui essa e diretta (art 25 della citata legge n 794 del 1942).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 25, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)