Sez. 3, Sentenza n. 8556 del 05/08/1991 (Rv. 473384 - 01)
Locazione - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - In genere | Effetti - Surrogazione del terzo acquirente nei diritti e nelle obbligazioni del venditore - Configurabilità - Obbligo del conduttore di pagamento del canone all'acquirente - Sussistenza - Decorrenza.
Locazione - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - In genere
In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita dell'immobile locato determina la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto, di regola, a pagare i canoni all'acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell'immobile in una qualsiasi forma idonea.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)