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Sez. 3, Sentenza n. 674 del 14/01/2005 (Rv. 580070 - 01)

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - RAPPORTI TRA LOCATORE E SUBCONDUTTORE | Locazione - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata - In genere - Effetti - Surrogazione del terzo acquirente nei diritti e nelle obbligazioni del locatore - Venditore - Configurabilità - Obbligo del conduttore di pagamento del canone all'acquirente - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Decorrenza.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580070-01

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - RAPPORTI TRA LOCATORE E SUBCONDUTTORE

In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita dell'immobile locato determina la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore - locatore senza necessità del consenso del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto, di regola, a pagare i canoni all'acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell'immobile in una qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell'art. 1264 cod. civ. in tema di cessione dei crediti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)