Sez. L, Sentenza n. 2595 del 04/03/1992 (Rv. 476041 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Funzionari direttivi - Diritto al relativo compenso - Condizioni - Fattispecie relativa a clausola di contratto collettivo affermativa di una correlazione di massima della prestazione lavorativa del funzionario con l'orario normale stabilito per la relativa unità produttiva.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario
I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato - il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha censurato l'impugnata sentenza, che, con riguardo alla previsione dell'art. 30 del c.c.n.l. 7 luglio 1973 per il personale direttivo delle aziende di credito, affermativa di una correlazione di massima della prestazione lavorativa del funzionario con l'orario normale stabilito per la relativa unità produttiva, aveva immotivatamente ritenuto che costituisse straordinario ogni prestazione del dirigente che eccedesse l'orario stabilito per gli altri lavoratori).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)