Sez. L, Sentenza n. 820 del 29/01/1999 (Rv. 522772 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Del personale direttivo - Configurabilità - Condizioni - Orario superiore a ragionevolezza - Inclusione - Fattispecie relativa alla disciplina contrattuale collettiva dell'orario di lavoro dei funzionari di banca.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
Il personale direttivo ha diritto a compenso per prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui le norme collettive delimitino anche per il medesimo un orario normale di lavoro e questo venga superato, oppure nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il contratto collettivo per i funzionari di banca, nel prevedere che l'orario di lavoro si effettua di massima in correlazione con l'orario dell'unità produttiva cui il funzionario è addetto, non fissi per i medesimi un orario rigido, anche perché l'orario dell'unità produttiva non coincide con quello contrattuale e può comprendere prestazioni di lavoro straordinario secondo le esigenze dell'organizzazione aziendale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)