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Sez. 3 - , Sentenza n. 23263 del 26/07/2022 (Rv. 665457 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI | Legale domiciliatario, non titolare della procura - Sottoscrizione della memoria istruttoria - Nullità - Sanabilità dell'atto per ratifica del difensore munito di procura - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665457-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI

La memoria istruttoria sottoscritta dal solo procuratore domiciliatario privo di procura alle liti è affetta da nullità che, una volta maturate le preclusioni processuali, non può essere sanata da un atto di ratifica del difensore munito di procura, con conseguente nullità derivata dell'attività svolta sulla base dell'atto nullo. (In applicazione di tale principio la S.C., rilevata la nullità della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e la tardività della ratifica, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto fondata sull'istruttoria invalidamente acquisita nel giudizio).

Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)