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Sez. 5, Sentenza n. 18526 del 10/08/2010 (Rv. 614363 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti fiscali pendenti - Trasferimento di immobile non iscritto in catasto - Richiesta del contribuente di avvalersi del criterio di valutazione automatica di cui all'art. 12 d.l. n. 70 del 1988 - Successiva attribuzione di rendita catastale - Avviso di liquidazione - Impugnazione - Contestazione dell'atto di classamento presupposto- - Lite pendente definibile - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614363-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la controversia nata dal ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta, a seguito dell'attribuzione della rendita ad un immobile non accatastato, per il quale le parti abbiano dichiarato, in sede di compravendita, di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica di cui all'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 (conv. nella legge n. 154 del 1988), qualora il ricorso investa anche il provvedimento di classamento, conosciuto solo con la notifica del predetto avviso, ad esso deve attribuirsi un duplice oggetto: uno derivante dall'impugnazione dell'atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di "lite fiscale pendente", ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002, definibile, quindi, in base a tale disposizione; ed un altro che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale, non definibile in base alla citata disposizione agevolativa perché non riguardante una pretesa fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 569 art. 5 com. 5, Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)