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Sez. U, Sentenza n. 5289 del 05/03/2010 (Rv. 612089 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 16 l. n. 289 del 2002 - Trasferimento di immobile non iscritto in catasto - Richiesta del contribuente di avvalersi del criterio di valutazione automatica di cui all'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Successiva attribuzione di rendita catastale - Avviso di liquidazione - Impugnazione - Contestazione anche dell'atto di classamento presupposto - Lite pendente definibile - ConfigurabilitĂ  - Limiti.
Stato
decisa il 2010-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612089-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la controversia nata dal ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta, a seguito dell'attribuzione della rendita ad un immobile non accatastato, per il quale le parti hanno dichiarato, in sede di compravendita, di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica di cui all'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 (conv. nella legge n. 154 del 1988), nel caso in cui il ricorso investa anche il provvedimento di classamento, conosciuto solo con la notifica del predetto avviso, ha un duplice oggetto: uno derivante dall'impugnazione dell'atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di "lite fiscale pendente", ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, definibile, quindi, in base a tale disposizione, ed un altro, che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale e che, non avendo ad oggetto una pretesa fiscale, non può essere definito in base alla citata disposizione agevolativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)