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Sez. 2, Sentenza n. 1574 del 06/04/1978 (Rv. 390963 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - FUNZIONE - CLAUSOLA STIPULATA A FAVORE E CONTRO ENTRAMBI I CONTRAENTI - VALIDITA - CLAUSOLA NON DETERMINANTE UNA IPOTESI DI USURA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390963-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - FUNZIONE - CLAUSOLA STIPULATA A FAVORE E CONTRO ENTRAMBI I CONTRAENTI - VALIDITA - CLAUSOLA NON DETERMINANTE UNA IPOTESI DI USURA - IRRILEVANZA.*

La norma dell'art 1384 cod civ - che attribuisce al giudice il potere di diminuire equamente la penale - non ha la funzione di proteggere il contraente economicamente piu debole dallo strapotere del piu forte, bensi mira alla tutela e ricostituzione dell'equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o, comunque, di importanza non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l'inadempiente. Pertanto, non osta alla sua applicazione il fatto che la clausola penale sia stata stipulata a favore e contro entrambi i contraenti o che non ricorra un'ipotesi di usura.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)