Sez. 5 - , Sentenza n. 36474 del 24/11/2021 (Rv. 663058 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini per l’accertamento tributario - Raddoppio ex art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Notizia di reato successiva al decorso del termine ordinario - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile "ratione temporis", può operare anche se la notizia di reato è emersa dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST., DPR 26/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)