Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019 (Rv. 654733 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini di decadenza - Raddoppio - Condizioni - Obbligo di denuncia penale - Sufficienza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inoperante il raddoppio dei termini per mancata prova della comunicazione della "notitia criminis" entro il termine di decadenza ordinario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 24 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 25 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 208 art. 1 com. 130, Legge 28/12/2005 num. 208 art. 1 com. 131, Legge 28/12/2005 num. 208 art. 1 com. 132, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)