Sez. 3, Sentenza n. 57 del 09/01/1970 (Rv. 344709 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - ESTREMI - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DI UN'OPERA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - ESTREMI - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DI UN'OPERA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La responsabilita dell'appaltatore, sancita dall'art 1669 cod civ sussiste non soltanto quando l'opera rovina in tutto o in parte, ma anche quando essa presenta gravi difetti. A tale effetto i difetti sono gravi se incidono sulla sostanza dell'opera e, quindi, sugli elementi essenziali di essa, cioe su tutti quegli elementi che debbono essere presenti affinche l'opera possa fornire, a chi ne fa uso, la normale utilita, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. Quando l'opera e costituita da un edificio, gli elementi essenziali comprendono le strutture portanti, senza le quali potrebbe verificarsi la rovina della costruzione, ma non si esauriscono in esse. Per individuarli, e quindi per affermare o per escludere che un elemento determinato abbia carattere di essenzialita, occorre analizzare l'opera nei vari elementi che la compongono, confrontare ciascuno di questi con gli altri e stabilire in qual modo essi concorrano alla funzionalita dell'insieme. L'individuazione in concreto degli elementi essenziali di un'opera e compito proprio ed esclusivo del giudice del merito e le sue valutazioni si sottraggono al Sindacato di legittimita, quando siano correttamente motivate. (nella specie, la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza impugnata, che aveva escluso aprioristicamente che la facciata costituisse un elemento essenziale dell'edificio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)