Sez. 3, Sentenza n. 3286 del 29/11/1973 (Rv. 367146 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI - DIFETTI GRAVI - NOZIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI - DIFETTI GRAVI - NOZIONE.*
La responsabilita dell'appaltatore, sancita dall'art 1669 cod civ, sussiste non soltanto quando l'opera rovina in tutto o in parte, ma anche quando presenta gravi difetti; i difetti sono gravi se incidono sulla sostanza dell'opera e, quindi, sugli elementi essenziali di essa, cioe su tutti quegli elementi che debbono essere presenti affinche l'opera possa fornire a chi ne fa uso la normale utilita, in relazione alla sua funzione economica e pratica, secondo la sua intrinseca natura. (Conf 57/70, mass n 344709).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)