Sez. U - , Sentenza n. 10794 del 04/05/2017 (Rv. 644046 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Omessa tempestiva scarcerazione di imputati per scadenza dei termini custodiali - Presidente del collegio giudicante e relatore del processo - Responsabilità per gli illeciti ex art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sussistenza - Concorrente obbligo di vigilanza del P.M. o carenze organizzative dell'ufficio - Irrilevanza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
In caso di ritardata scarcerazione di imputati detenuti, per decorrenza dei termini di durata della misura della custodia cautelare, la responsabilità per gli illeciti disciplinari ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 del presidente del collegio e del relatore - ovvero dei magistrati che hanno la concreta disponibilità del fascicolo relativo alle misure cautelari - non viene meno per il solo fatto dell'esistenza di un concorrente obbligo di vigilanza del P.M. o di carenti risorse organizzative dell'ufficio giudiziario di appartenenza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)