Sez. U, Sentenza n. 18191 del 29/07/2013 (Rv. 627547 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Inosservanza dei termini di durata della custodia cautelare - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Sussistenza - Esimenti - Cause eccezionali o già determinate per legge che giustifichino il permanere dello stato di detenzione - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
L'inosservanza da parte del giudice, su conforme parere del P.M., dei termini di durata della custodia cautelare previsti dalla legge, in quanto lesiva del diritto fondamentale di libertà del soggetto trattenuto in carcere oltre i limiti legali, costituisce, per entrambi, grave violazione di legge, sanzionabile come illecito disciplinare, salva la possibilità di applicare un'esimente connessa a circostanze di fatto o a provvedimenti che giustifichino la mancata liberazione, dovendosi attribuire a gravissima negligenza del magistrato ogni violazione del diritto di libertà non dovuta a cause eccezionali, ovvero già determinate per legge. (In forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'avvenuta scarcerazione di persona colpita da provvedimento di custodia cautelare, sessantadue giorni dopo la data in cui avrebbe dovuto essere eseguita per decorso dei termini di legge, integri l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, escludendo che tanto le circostanze relative alla capacità e laboriosità dimostrate dai magistrati incolpati nelle loro altre attività giudiziarie, quanto il fatto obiettivo dell'omessa trascrizione, nel registro generale, dello stato di detenzione della persona indagata potessero assumere rilievo come cause eccezionali, potenzialmente apprezzabili come esimenti della responsabilità disciplinare, potendo invece solo rilevare, come avvenuto nel caso di specie, sul piano della commisurazione del trattamento sanzionatorio).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)