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Sez. L, Sentenza n. 567 del 23/01/1984 (Rv. 432805 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE - INCREMENTO RELATIVO DEL CREDITO DEL LAVORATORE SORTO PRIMA DI UN CONTRAPPOSTO CREDITO DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432805-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE - INCREMENTO RELATIVO DEL CREDITO DEL LAVORATORE SORTO PRIMA DI UN CONTRAPPOSTO CREDITO DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il principio, secondo il quale, nel caso di debiti e crediti contrapposti aventi tutti origine da un unico rapporto di lavoro, deve procedersi all'accertamento contabile delle relative poste di dare ed avere, con la conseguenza che il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria in favore del lavoratore, a norma dell'art. 429 cod. proc. civ., può riguardare soltanto l'eventuale suo residuo avere evidenziato da detto accertamento, trova applicazione nel momento in cui si verifica quella contrapposizione di poste attive e passive, e non osta, pertanto, a che il credito del lavoratore, sorto prima del credito del datore di lavoro, debba essere incrementato con interessi e rivalutazione monetaria fino all'indicato momento. (V 4765/82, mass n 422738).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)