Sez. 1, Sentenza n. 5399 del 15/10/1981 (Rv. 416106 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - IN GENERE - CLAUSOLA RIPETITIVA DI DISPOSIZIONI LEGALI - EFFICACIA - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - INAPPLICABILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - IN GENERE - CLAUSOLA RIPETITIVA DI DISPOSIZIONI LEGALI - EFFICACIA - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - INAPPLICABILITÀ.*
La circostanza che una clausola contrattuale sia ripetitiva di Disposizioni legali, vuoi per ignoranza del disposto normativo, vuoi per desiderio espresso di ribadirne il significato, escludendo una volontà derogatoria, non integra inidoneità della clausola medesima a produrre effetti, dovendosi questi identificare con quelli che altrimenti, in difetto di titolo negoziale, scaturirebbero direttamente dalla legge, né di per sè consente il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario previsto dall'art. 1367 cod. civ. (principio della conservazione), la cui applicabilità postula la persistente oscurità ed ambiguità del contratto, nonostante l'uso delle regole interpretative di cui agli artt. 1362 e 1366 cod. civ.. (V. 905/80, mass. N. 404326).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)