Sez. 2, Sentenza n. 905 del 09/02/1980 (Rv. 404326 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETA DEL CANONE ERMENEUTICO RELATIVO.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETA DEL CANONE ERMENEUTICO RELATIVO.*
Il principio della conservazione del contratto, sancito dall'art 1367 cod civ, costituisce un criterio interpretativo sussidiario, utilizzabile solo quando il significato del negozio sia rimasto oscuro ed ambiguo e permangano dubbi che non sia stato possibile fugare con l'applicazione delle regole d'interpretazione soggettiva di cui agli artt 1362 e seguenti cod civ. (Conf 963/74, mass n 368882; (Conf 3065/72, mass n 360837; (Conf 1180/72, mass n 346789).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)