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Sez. 3, Sentenza n. 6864 del 21/06/1993 (Rv. 482852 - 01)

Stampa - Stampa periodica - Rivendite | Dei giornali - Gestione - Affidamento a terzi - Divieto - Disciplina ex legge n. 416 del 1981 - Contratti in corso all'epoca della sua entrata in vigore - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1993-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482852-01

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Il principio della irretroattività della lege, sancito dall'art. 11 delle disposizioni della legge in generale, vale anche per le leggi di ordine pubblico, le quali possono avere immediata applicazione rispetto ai fatti giuridici compiuti ma non ancora esauriti sotto il preesistente ordinamento giuridico, soltanto quando ciò sia stabilito espressamente, o almeno per implicito, dalla stessa legge. Ne consegue che la legge n. 416 del 1981 - la quale stabilisce che l'esercizio delle rivendite dei giornali sia svolto esclusivamente dai titolari, con divieto di affidamento della gestione a terzi - non contenendo una espressa previsione di retroattività, ma prevedendo una sospensione del divieto di cui sopra per il periodo di un anno dalla sua entrata in vigore (art. 14, quinto comma), esclude un'applicazione immediata per i contratti in corso all'epoca della sua entrata in vigore, restando applicabile con la conseguente nullità solo dei contratti posti in essere o rinnovati successivamente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 05/08/1981 num. 416 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)