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Sez. 1, Sentenza n. 1917 del 19/06/1972 (Rv. 358996 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - DIVIETO - LEGGI DI ORDINE PUBBLICO - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358996-01

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - DIVIETO - LEGGI DI ORDINE PUBBLICO - APPLICABILITA - LIMITI.*

Il principio della irretroattivita della legge, sancito dall'art 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, vale anche per le leggi di ordine pubblico, le quali possono avere immediata applicazione rispetto ai fatti giuridici compiuti ma non ancora esauriti, sotto il preesistente ordinamento giuridico, soltanto quando cio sia stabilito espressamente, o almeno per implicito, dalla stessa legge. (Conf 4178'54).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)