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Sez. 3, Sentenza n. 25401 del 03/12/2009 (Rv. 610352 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Locazione - Vendita immediatamente successiva - Riserva del godimento al proprietario venditore - Nullità - Esclusione - Fondamento - Presupposizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610352-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE

Non è nullo il contratto di locazione stipulato da chi, essendo già proprietario dell'immobile locato, pochi giorni dopo detta stipula venda il bene ad altro soggetto e convenga con quest'ultimo di mantenerne il godimento nonostante l'alienazione, atteso che la locazione deve considerarsi conclusa sulla base della presupposizione che ad essa sarebbe seguita la stipula del contratto di vendita e, pertanto, sull'esplicito richiamo ad una circostanza ad essa "esterna" che, pur se non specificamente dedotta come condizione, costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia del regolamento pattizio, assumendo per entrambe le parti valore determinante ai fini della sua conclusione e del "mantenimento" del vincolo contrattuale. (Nella specie la S.C., rigettando il ricorso avanzato da società controinteressata alla validità della locazione, ha altresì escluso che l'accordo di vendita fosse simulato, attesa la piena aderenza della realtà fattuale alla previsione negoziale, rientrante nella figura del costituto possessorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)