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Sez. 3, Sentenza n. 12235 del 25/05/2007 (Rv. 599209 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Natura - Circostanza "esterna" al contratto - Specifico ed oggettivo presupposto di efficacia - Portata - Rilevanza ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale - Configurabilità - Mancanza - Conseguenze - Diritto di recesso - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599209-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE

La presupposizione, non attenendo all'oggetto, né alla causa, né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso "esterna", che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce, specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra -, valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima l'esercizio del recesso. (Nell'affermare il suindicato principio, con riferimento a vicenda concernente contratto stipulato tra il Comune di Genova e la società Italsider S.p.A. - oggi Fintecna s.p.a. - di permuta di terreno di proprietà di quest'ultima con un quantitativo - da fornirsi con consegne ripartite in 20 anni - di mc. 200 milioni di acqua industriale, da prodursi a mezzo di ivi costruendo depuratore di acque nere o altrimenti proveniente da fonti sostitutive, la S.C. ha escluso che il corretto funzionamento dell'impianto e la fornitura di acqua con le pattuite caratteristiche potessero qualificarsi come "presupposto implicito", affermandone l'inerenza viceversa alla qualità del ben).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)