Sez. 4, Sentenza n. 36590 del 03/07/2003 Cc. (dep. 24/09/2003) Rv. 226294 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Riferimento alla condanna in grado di appello - Declaratoria d'inammissibilità dell'appello - Equiparazione ai fini previsti dall'art. 303, comma primo lett. c) - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, l'espressione "senza che sia stata pronunciata condanna in grado di appello", contenuta nell'art, 303, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non va intesa in senso letterale ma in armonia con la ratio e l'impianto sistematico del codice, nel senso che, ai fini dell'operatività dei termini correlati alla pronuncia, è sufficiente che la sentenza di condanna di primo grado oggetto di gravame sia stata convalidata in grado di appello. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse equiparabile alla sentenza di condanna in grado di appello la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione pronunciata dalla Corte di appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)