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Sez. 2, Sentenza n. 547 del 30/01/1985 (Rv. 438743 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVATI DALL'ILLEGITTIMO ASSOGGETTAMENTO A QUEST'ULTIMA - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA CON RIMESSIONE IN SEPARATA SEDE DALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438743-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVATI DALL'ILLEGITTIMO ASSOGGETTAMENTO A QUEST'ULTIMA - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA CON RIMESSIONE IN SEPARATA SEDE DALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ.*

La pretesa risarcitoria, riferita ai danni subiti per effetto dell'illegittimo assoggettamento ad esecuzione forzata, trova fonte esclusiva nel disposto del secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in tema di responsabilità processuale, e, pertanto, deve essere proposta, sia per l'an che per il quantum, davanti al giudice cui è demandato il controllo sul promuovimento e la prosecuzione del processo esecutivo, senza che sia possibile richiedere a detto giudice una mera condanna generica con rimessione in separata Sede della liquidazione del danno. (V 2833/79, mass n 399150).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)