Sez. 2, Sentenza n. 1420 del 10/02/1987 (Rv. 450883 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE COMPETENTE A DECIDERE IL MERITO - DOMANDA DI RISARCIMENTO LIMITATA ALL'"AN" - IMPROPONIBILITÀ - POTERE DEL GIUDICE DI FRAZIONARE IN DUE DISTINTI GIUDIZI LA COGNIZIONE DELL'ISTANZA - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE COMPETENTE A DECIDERE IL MERITO - DOMANDA DI RISARCIMENTO LIMITATA ALL'"AN" - IMPROPONIBILITÀ - POTERE DEL GIUDICE DI FRAZIONARE IN DUE DISTINTI GIUDIZI LA COGNIZIONE DELL'ISTANZA - ESCLUSIONE.*
La cognizione della domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., rientra per ogni aspetto e in tutta la sua estensione nella Competenza esclusiva e inderogabile del giudice investito della causa di merito, che è il solo in grado di valutare la Rilevanza e la consistenza patrimoniale di un illecito realizzato nel processo avanti a lui svoltosi, per cui non è possibile che la parte chieda una mera condanna generica e non è consentito al giudice frazionare in due distinti giudizi la cognizione dell'istanza. (Conf 547/85, mass n 438743; (Conf 4793/82, mass n 422782; (Conf 4864/80, mass n 408693; (Conf 1544/80, mass n 405112; (Conf 282/74, mass n 367923; (Conf 392/73, mass n 362348; (Conf 1174/71, mass n 351304).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)