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Sez. 3, Sentenza n. 520 del 14/02/1969 (Rv. 338656 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - EXTRAPETIZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1969-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338656-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - EXTRAPETIZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Il vizio di extra ed ultrapetizione non puo essere ritualmente dedotto come mezzo di ricorso per Cassazione, neppure se riferito alla sentenza di secondo grado, confermativa della precedente, se non sia stato dedotto come mezzo di gravame dinanzi al giudice di appello. (Conf. N. 2896-68, massima n. 335618 543-67, massima n. 326503 1242-66, massima n. 322493 255-66, massima n. 320474).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)