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Sez. L, Sentenza n. 1095 del 14/02/1984 (Rv. 433243 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DI DOMANDE, DI ECCEZIONI E DI CONCLUSIONI GIÀ FORMULATE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - FORMA IMPLICITA - IDONEITÀ - MANCATA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433243-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DI DOMANDE, DI ECCEZIONI E DI CONCLUSIONI GIÀ FORMULATE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - FORMA IMPLICITA - IDONEITÀ - MANCATA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - EFFETTI.*

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la parte può, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, con la previa autorizzazione del giudice. Questa autorizzazione, che appartiene al potere discrezionale del giudice del merito, può essere data anche in Forma implicita con il consenso alla formulazione di nuove conclusioni ed, in tal caso, la mancata opposizione della controparte può configurare una accettazione del contraddittorio al riguardo, senza alcuna possibilità per la parte, di proporre la relativa doglianza in Sede di legittimità. (V 694/80, mass n 404110 sull'ultima parte; (V 520/69, mass n 338656; (Conf 153/83, mass n 424973 sulla prima parte; (Conf 2862/80, mass n 406609).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)