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Sez. U, Sentenza n. 3247 del 19/03/1993 (Rv. 481470 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Liquidazione dell'indennità di buonuscita - Ritardo nella trasmissione all'E.N.P.A.S. della documentazione necessaria - Domanda risarcitoria proposta da un dipendente collocato a riposo nei confronti dell'amministrazione statale - Devoluzione al giudice amministrativo - Necessità - Ipotesi di diritti patrimoniali conseguenziali - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481470-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

La domanda proposta nei confronti dell'amministrazione statale da un dipendente collocato a riposo, rivolta al ristoro del pregiudizio subito per effetto del ritardo nella trasmissione all'E.N.P.A.S. della documentazione necessaria alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75 (non potendosi includere nella previsione di tale norma i giudizi promossi contra la pubblica amministrazione ex datrice di lavoro anziché contro l'E.N.P.A.S.), ma ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, attesa l'immediata e diretta collegabilità del richiesto risarcimento ad un'inadempienza dell'amministrazione di appartenenza e non versandosi (per l'anzidetto collegamento con il pregresso rapporto di pubblico impiego) in ipotesi di diritti patrimoniali conseguenziali, la cui cognizione è riservata al giudice ordinario ad opera del terzo comma dello stesso art. 7.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)