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Sez. L, Sentenza n. 11599 del 19/05/2009 (Rv. 608441 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Ricorso introduttivo - Atti allegati qualificati come parte integrante del medesimo - Accertamento del giudice di merito - Estensione al contenuto degli atti richiamati - Necessità - Onere di motivazione - Sussistenza - Mancanza - Sindacato di legittimità.
Stato
decisa il 2009-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608441-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro, allorchè il ricorrente abbia fatto riferimento agli atti allegati al ricorso introduttivo, qualificati come parte integrante dello stesso, l'accertamento del giudice di merito deve estendersi, con eguale profondità, al contenuto degli allegati richiamati, che, in ispecie se di natura tecnica, costituiscono lo strumento necessario a manifestare compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale. Ne consegue che il giudice di merito deve motivare le conclusioni delle sue indagini, indicando le ragioni per cui elementi, quali quelli anzidetti, pur astrattamente idonei, non siano stati ritenuti concretamente sufficienti a condurre ad una diversa determinazione, dovendosi ritenere, in mancanza, che la decisione non si sottragga al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)