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Sez. L, Sentenza n. 18930 del 21/09/2004 (Rv. 577274 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Omessa indicazione degli elementi previsti dall'art. 414 cod. proc. civ. in modo formale - Sufficienza ai fini della dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo - Esclusione - Impossibilità di individuazione dei suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto e della documentazione allegata - Necessità - Accertamento relativo - Fattispecie relativa a interessi e rivalutazione sui ratei di una prestazione previdenziale.
Stato
decisa il 2004-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577274-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, concernente la corresponsione di interessi e rivalutazione sui ratei di una prestazione previdenziale, senza tuttavia verificare se il ricorso non consentisse la identificazione, pure approssimativa, dei periodi cui si riferivano le domande e senza prendere in considerazione le istanze amministrative allegate, benché la ricorrente avesse indicato nell'atto introduttivo il tipo di prestazione, il numero della stessa, la decorrenza del diritto, nonché l'importo complessivo richiesto, sottolineando le date di riferimento e producendo il modello O bis rilasciato dall'Istituto previdenziale, che nessuna eccezione aveva proposto sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)